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Assicurazioni Rca: Multe Ridotte per gli Agenti Assicurativi

Modifiche in vista per le multe previste (previste dal Decreto liberalizzazioni) agli agenti assicurativi che non forniscono al cliente almeno tre preventivi Rc auto, di Gruppi diversi: stop alle batoste oscillanti fra 50.000 e 100.000 euro.

ARTICOLO 34 – Per la precisione, a suscitare sin da subito perplessità è stato l’articolo 34 del Decreto liberalizzazioni, quello sull’obbligo di confronto delle tariffe Rc auto: gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi Gruppi. Quindi, il preventivo della Rca della Compagnia rappresentata (col monomandato), più due preventivi di Assicurazioni non rappresentate. E già questo è un paradosso, giacché si chiede all’agente di fornire Rca per le quali non incasserà un euro. Ma la legnata sta nella sanzione: il mancato adempimento di quest’obbligo comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap (vigila sulle Assicurazioni) a carico della Compagnia che ha conferito il mandato all’agente, il quale risponde in solido con questo, da 50.000 a 100.000 euro.

EMENDAMENTO – Con l’emendamento parlamentare, la multa viene notevolmente raffreddata. Inoltre, si demanda all’Isvap la definizione entro due mesi, di uno standard di modalità operative per la presentazione delle diverse polizze Rca.

SNA AGGUERRITO – E comunque, lo Sna, il Sindacato nazionale agenti, resta sul piede di guerra. Se la commissione Industria del Senato darà l’ok all’articolo 34 del Decreto nella sua formulazione originaria, lo Sna protesterà attraverso la non applicazione del disposto di quell’articolo, con autodenuncia presso le forze politiche e istituzionali del Paese. A seguire verrà data identica indicazione operativa agli esecutivi provinciali dello Sna: “Mille intermediari che con la loro azione di disobbedienza civile, renderanno manifesta all’opinione pubblica l’inadeguatezza e inapplicabilità delle misure adottate”.

Fonte articolo orginale QUI

Quando non è Possibile Richiedere Assicurazioni Online?

Vuoi calcolare il tuo preventivo assicurazione di polizza RC auto? L’importante è prima accertarsi di poterlo fare.

Direct Line ha messo a disposizione dei suoi clienti, interessati alle assicurazioni auto online, un elenco di situazioni particolari per le quali non è possibile calcolare un preventivo di polizza RC auto:

-        Quando la vettura è di proprietà di una società, ovvero di una persona giuridica;

-        Quando la vettura è stata acquistata tramite finanziamento o leasing;

-        Quando la vettura per cui si richiede il preventivo è una minicar;

-        Se l’assicurazione precedente è estera;

-        Quando la vettura è intestata a persona residente all’estero e iscritta all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE);

-        Quando sul veicolo grava l’attestato di rischio;

-        Se l’attestato di rischio è scaduto da più di un anno;

-        Quando l’ultimo passaggio di proprietà è avvenuto da oltre un anno;

-        Se la compagnia assicurativa della vettura vieta l’assunzione di nuovi affari.

Quando ci si trova in uno di questi casi si può contattare DirectLine al numero 02.36617040 per ricevere qualsiasi tipo di consiglio e informazione.

Se la tua situazione non rientra in nessuna di queste, allora puoi calcolare il tuo preventivo di polizza online senza nessun problema. Una volta calcolato si è liberissimi di non acquistare l’assicurazione, in caso di acquisto, invece, basta inviare la copia del libretto con allegato il passaggio di proprietà, copia dell’ultimo attestato di rischio e la stampa del preventivo da te calcolato.

Paure alla Guida: Il 91% degli Italiani Confessa Piccole Paure al Volante

Da un sondaggio effettuato da Direct Line, una delle più conosciute compagnie di assicurazioni online, emerge che il 91% degli italiani, ha delle piccole paura quando si mette al volante.

Una grossa fetta degli intervistati (29%), dichiara di non avere fiducia degli altri automobilisti: guida spericolata, scorretta, disattenta (telefonino in mano, radio, ecc), e chi guida sopra i limiti di velocità.

La fetta più grande (60%), forse più giusta ed obiettiva,  è convinta che ogni cosa che succede sulla strada sia il risultato dei comportamenti di tutti gli automobilisti presenti, ovvero ci sia un fattore di responsabilità comune di ognuno, è che il modo migliore per garantire una maggiore sicurezza, sarebbe quello di rispettare le regole, nessuno escluso.

Più della metà degli intervistati (56%), dichiara come sua ansia più grande, quella di investire i pedoni, mentre una parte (17%), e fra questi soprattutto donne, temono l’idea di restare a piedi in qualche luogo isolato o buio.

Sul piano della prudenza, vincono ancora le donne (62%) che risultano più premurose ed attente rispetto agli uomini (58%), mentre una nota di demerito spetta agli automobilisti sotto i 25 anni (11%), risultati poco prudenti, vuoi per poca esperienza o spavalderia.

Ghiaccio (38%), nebbia (32%) e neve (10%), sono i più temuti dai guidatori italiani, e senza dubbio rappresentano le condizioni peggiori, in grado di alterare notevolmente le prestazioni del veicolo, possiamo dire quindi che, tra le cause di ansia, sono le più giustificate.

A livello regionale, il primato di sicurezza va ai milanesi (32%) e torinesi (31%), mentre i più attenti agli altri automobilisti sono a Cagliari (71%), Bologna (69%) e Roma (65%). Nota di demerito invece ai bresciani (8%), i quali dichiarano di non curarsi dello stile di guida degli altri mentre è al volante.

È bassa invece (9%) la percentuale di coloro che si sentono totalmente a proprio agio in strada.

NASCE PREVENTIVIASSICURAZIONE.NET: I Migliori Preventivi per la Tua Assicurazione a Confronto

Nasce finalmente ” Preventivi Assicurazione “, il nuovo sito di comparazione assicurazioni per aiutarti nella ricerca delle migliori offerte.

Grazie a questo strumento, districarsi in nella fitta giungla delle assicurazioni ora è molto più semplice. E’ possibile calcolare i vostri Preventivi Assicurazioni Direttamente Online” ed avere in un minuto il costo finale di quanto si spenderebbe con la compagnia “X” in questione, confrontando tra ben 14 compagnie.

Il calcolo del preventivo auto, moto, scooter o qualsiasi sia il mezzo, viene calcolato automaticamente, basta seguire la proceduta e inserire i dati richiesti, dopodiché, il sistema elaborerà tutte le proposte restituendo la lista dei preventivi. A questo punto risparmiare diventa un gioco da ragazzi.

Veramente un ottimo servizio che non ha uguali e che permette a tutti quanti di valutare le compagnie, verificare molte più proposte e di conseguenza spendere molto meno, talvolta anche fino a 500 euro.

In definitiva che cos’è “PreventiviAssicurazione.net”: è un comparatore di prezzi leader per il calcolo delle assicurazioni RCA online di auto e moto, i preventivi assicurazione auto calcolati tramite il nostro servizio comprendono gli sconti che la nostra azienda ha ottenuto per te da alcune compagnie e ultimo, il servizio di “Preventivi Assicurazione” è completamente gratuito. Calcoliamo i preventivi in modo imparziale e senza l’aggiunta di alcuna commissione.

Date le molteplici opportunità che oggi il mercato ci offre, è bene essere sempre il più informati possibile, grazie a “PreventiviAssicurazione.net” oggi tutto questo è possibile.

Maggiori informazioni su www.preventiviassicurazione.net

Preventivi Assicurazioni RCA

La ricerca dei migliori preventivi assicurazioni è sempre “un’ impresa titanica”. Grazie però a internet, ora districarsi in questa fitta giungla è molto più semplice. E’ possibile calcolare dei preventivi assicurazioni online ed avere in tempo reale il costo finale di quanto si spenderebbe con la compagnia “X” in questione.

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Questo è davvero un’ottimo servizio, anche perchè permette ai cittadini di valutare le compagnie, verificare molte più proposte e di conseguenza spendere meno.

Preventivi Assicurazione Quixa: Ottimo Rapporto Qualità/Prezzo

Io possiedo una Fiat Punto, e dopo aver fatto preventivi assicurazione su molti siti di assicurazioni online, ho scelto Quixa per tre motivi:

1. Ti viene assegnato un referente/consulente e si parla sempre con quello se hai bisogno o se devi chiamare.

2. Ti permette di fare l’assicurazione i cristalli, eventi atmosferici e atti vandalici separate da quella furto e incendio ( io ho sempre l’auto fuori perchè non ho il box quindi ho fatto le prime tre ma non volevo fare la furto e incendio).

3. Era quella che costava meno di tutte per la mia macchina.

Si può pagare annuale o semestrale con carta di credito o con bonifico (io ho scelto questa perchè mi sentivo più sicuro). Dopo l’invio dal sito, mi hanno inviato il tagliando provvisorio e dopo qualche giorno tutta la documentazione da consegnare per rendere definitiva la polizza.

In definitiva è una buona assicurazione, la consiglio soprattutto per il prezzo

Valutazione del prodotto Assicurazione RC Quixa fatta da Enrico R. ( Vigevano )

Nuove Disposizioni in Tema di Calcolo del Danno Biologico.

Il terzo capo della Legge 12 / 12 / 2002, n. 273 – “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza“ contiene nuove disposizioni in tema di RC Auto e di calcolo del danno biologico.

ART. 19.
(Premi con franchigia).

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall’assicurato”.

2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l’assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.

3. Il comma 2-bis dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

ART. 20.
(Attuario incaricato).

1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l’esercizio dei poteri di controllo da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l’assicuratore individua un attuario incaricato.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l’ISVAP, è regolamentata l’attività dell’attuario incaricato.

ART. 21.
(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto).

1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l’ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l’andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell’anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato.

3. Dall’attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell’articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
“5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l’ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L’ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all’ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall’ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell’Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell’ISVAP”.

5. All’articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: “con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro delle attività produttive”.

6. Il comma 5-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati dall’ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.

ART. 22.
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

1. L’articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

“ART. 12-bis. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell’ultimo biennio sono uniformi sull’intero territorio nazionale.
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell’impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
5. L’erroneità o l’incompletezza nell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata”.

2. I primi due periodi dell’articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.

3. All’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.
(Modalità di risarcimento del danno).

1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona.

2. All’articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l’ottavo comma è inserito il seguente:
“Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all’assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l’assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all’articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l’obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall’obbligo di presentazione della documentazione attestante l’avvenuta rottamazione”.

3. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
“4. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

ART. 24.
(Modifica dell’articolo 642 del codice penale).

1. L’articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 642. – (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). – Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

ART. 25.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:
“1-bis. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l’ISVAP accerti l’elusione dell’obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell’obbligo a contrarre, l’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata”.

ART. 26.
(Disposizioni per la banca dati sinistri).

1. Al primo comma dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole: “e recare l’indicazione” sono inserite le seguenti: “del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e”.

2. Al terzo periodo del secondo comma dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole: “La richiesta deve contenere” sono inserite le seguenti: “l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e”.

Imposte Assicurazioni – Contributo Antiracket e Antiusura

Per effetto dell’art. 18, commi 1, lett a) e 2 della legge n. 44 del 23 febbraio 1999 a seguito pubblicazione del relativo regolamento di attuazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2002, n. 255 s.g., la maggiorazione di imposta sui premi assicurativi relativi al ramo incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto passa dallo 0,1% all’1%. Questa maggiorazione trova applicazione in relazione ai premi incassati a decorrere dal 14 novembre 2002.

Dal 2009 i Massimali RC auto Saranno Più Alti

Ai sensi del il Dlgs 198 del novembre 2007, partendo dall’11 / 12 / 2009 saranno obbligatori massimali pari ad un minmo di 2,5 milioni di euro per ogni sinistro che causi danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, mentre il massimale sarà portato ad un minimo di 500 mila euro per sinistro con danni arredati a cose. Andando avanti, entro l’11 / 06 / 2012, queste cifre verranno raddoppiate.