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	<title>Preventivi Assicurazione</title>
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	<description>I Migliori Preventivi per la Tua Assicurazione a Confronto: Consigli e Opinioni di chi le ha Provate</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:21:52 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Quando non è Possibile Richiedere Assicurazioni Online?</title>
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		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preventivi Assicurazioni OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni auto online]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo assicurazione]]></category>

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		<description><![CDATA[E' Sempre Possibile Richiedere un Preventivo di Assicurazione Online? Scopri Tutte le Situzioni, i Casi Particolari e Come Comportarsi per Poter Comunque Risparmiare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoi calcolare il tuo <a title="preventivo assicurazione" href="http://www.preventiviassicurazione.net/"><strong>preventivo assicurazione</strong></a> di <strong>polizza RC auto</strong>? L'importante è prima accertarsi di poterlo fare.</p>
<p><strong>Direct Line</strong> ha messo a disposizione dei suoi clienti, interessati alle <strong>assicurazioni auto online</strong>, un elenco di situazioni particolari per le quali non è possibile calcolare un preventivo di polizza RC auto:</p>
<p>-        Quando la vettura è di proprietà di una società, ovvero di una persona giuridica;</p>
<p>-        Quando la vettura è stata acquistata tramite finanziamento o leasing;</p>
<p>-        Quando la vettura per cui si richiede il preventivo è una minicar;</p>
<p>-        Se l'assicurazione precedente è estera;</p>
<p>-        Quando la vettura è intestata a persona residente all'estero e iscritta all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE);</p>
<p>-        Quando sul veicolo grava l'attestato di rischio;</p>
<p>-        Se l'attestato di rischio è scaduto da più di un anno;</p>
<p>-        Quando l'ultimo passaggio di proprietà è avvenuto da oltre un anno;</p>
<p>-        Se la compagnia assicurativa della vettura vieta l'assunzione di nuovi affari.</p>
<p>Quando ci si trova in uno di questi casi si può contattare <strong>DirectLine </strong>al numero 02.36617040 per ricevere qualsiasi tipo di consiglio e informazione.</p>
<p>Se la tua situazione non rientra in nessuna di queste, allora puoi <strong>calcolare il tuo preventivo</strong> di polizza online senza nessun problema. Una volta calcolato si è liberissimi di non acquistare l'assicurazione, in caso di acquisto, invece, basta inviare la copia del libretto con allegato il passaggio di proprietà, copia dell'ultimo attestato di rischio e la stampa del preventivo da te calcolato.</p>
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		<title>Paure alla Guida: Il 91% degli Italiani Confessa Piccole Paure al Volante</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ansia alla guida]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[prudenza alla guida]]></category>
		<category><![CDATA[rispetto regole stradali]]></category>

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		<description><![CDATA[Da un sondaggio effettuato da Direct Line, una delle più conosciute compagnie di assicurazioni online, emerge che il 91% degli italiani, ha delle piccole paura quando si mette al volante.
Una grossa fetta degli intervistati (29%), dichiara di non avere fiducia degli altri automobilisti: guida spericolata, scorretta, disattenta (telefonino in mano, radio, ecc), e chi guida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da un sondaggio effettuato da Direct Line, una delle più conosciute compagnie di <strong><a href="../">assicurazioni online</a></strong>, emerge che il 91% degli italiani, ha delle piccole paura quando si mette al volante.</p>
<p>Una grossa fetta degli intervistati (29%), dichiara di <strong>non avere fiducia degli altri automobilisti</strong>: guida spericolata, scorretta, disattenta (telefonino in mano, radio, ecc), e chi guida sopra i limiti di velocità.</p>
<p>La fetta più grande (60%), forse più giusta ed obiettiva,  è convinta che ogni cosa che succede sulla strada sia il risultato dei comportamenti di tutti gli automobilisti presenti, ovvero ci sia un fattore di <strong>responsabilità comune</strong> di ognuno, è che il modo migliore per garantire una maggiore sicurezza, sarebbe quello di <strong>rispettare le regole</strong>, nessuno escluso.</p>
<p>Più della metà degli intervistati (56%), dichiara come sua ansia più grande, quella di <strong>investire i pedoni</strong>, mentre una parte (17%), e fra questi soprattutto donne, temono l’idea di <strong>restare a piedi in qualche luogo isolato o buio</strong>.</p>
<p>Sul piano della <strong>prudenza</strong>, vincono ancora le donne (62%) che risultano più premurose ed attente rispetto agli uomini (58%), mentre una nota di demerito spetta agli automobilisti sotto i 25 anni (11%), risultati poco prudenti, vuoi per poca esperienza o spavalderia.</p>
<p><strong>Ghiaccio </strong>(38%), <strong>nebbia </strong>(32%) e <strong>neve </strong>(10%), sono i più temuti dai guidatori italiani, e senza dubbio rappresentano le condizioni peggiori, in grado di <strong>alterare notevolmente le prestazioni del veicolo</strong>, possiamo dire quindi che, tra le cause di ansia, sono le più giustificate.</p>
<p>A livello regionale, il primato di <strong>sicurezza </strong>va ai milanesi (32%) e torinesi (31%), mentre i più attenti agli altri automobilisti sono a Cagliari (71%), Bologna (69%) e Roma (65%). Nota di demerito invece ai bresciani (8%), i quali dichiarano di non curarsi dello stile di guida degli altri mentre è al volante.</p>
<p>È bassa invece (9%) la percentuale di coloro che si sentono totalmente a proprio agio in strada.</p>
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		<title>NASCE PREVENTIVIASSICURAZIONE.NET: I Migliori Preventivi per la Tua Assicurazione a Confronto</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa]]></category>
		<category><![CDATA[preventivi assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[preventivi assicurazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[rca auto]]></category>

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		<description><![CDATA[Nasce "Preventivi Assicurazione": I Migliori Preventivi per la Tua Assicurazione a Confronto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasce finalmente " <a title="Preventivi  Assicurazione" href="../" target="_blank"><strong>Preventivi Assicurazione</strong></a> ", il nuovo sito di comparazione assicurazioni per aiutarti nella ricerca delle migliori offerte.</p>
<p>Grazie a questo strumento, districarsi in nella fitta giungla delle assicurazioni ora è molto più semplice. E’ possibile calcolare i vostri<strong> <strong>"</strong></strong><a title="Preventivi Assicurazione Online" href="../" target="_blank"><strong>Preventivi Assicurazioni Direttamente Online</strong></a>" ed avere in un minuto il costo finale di quanto si spenderebbe con la compagnia “X” in questione, confrontando tra ben 14 compagnie.</p>
<p>Il calcolo del <strong>preventivo auto, moto, scooter</strong> o qualsiasi sia il mezzo, viene calcolato automaticamente, basta seguire la proceduta e inserire i dati richiesti, dopodiché, il sistema elaborerà tutte le proposte restituendo la lista dei preventivi. A questo punto risparmiare diventa un gioco da ragazzi.</p>
<p>Veramente un ottimo servizio che non ha uguali e che permette a tutti quanti di valutare le compagnie, verificare molte più proposte e di conseguenza spendere molto meno, talvolta anche fino a 500 euro.</p>
<p>In definitiva che cos’è <strong>“PreventiviAssicurazione.net”: </strong>è un comparatore di prezzi leader per il calcolo delle <strong><em>assicurazioni RCA online</em></strong> di auto e moto, i <strong>preventivi assicurazione auto</strong> calcolati tramite il nostro servizio comprendono gli sconti che la nostra azienda ha ottenuto per te da alcune compagnie e ultimo, il servizio di "<strong>Preventivi Assicurazione</strong>" è completamente gratuito. Calcoliamo i preventivi in modo imparziale e senza l'aggiunta di alcuna commissione.</p>
<p>Date le molteplici opportunità che oggi il mercato ci offre, è bene essere sempre il più informati possibile, grazie a <strong>“PreventiviAssicurazione.net”</strong> oggi tutto questo è possibile.</p>
<p>Maggiori informazioni su <a title="Preventivi Assicurazione" href="../" target="_blank"><strong>www.preventiviassicurazione.net</strong></a></p>
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		<title>Preventivi Assicurazioni RCA</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preventivi Assicurazioni OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni RCA]]></category>
		<category><![CDATA[preventivi assicurazione auto]]></category>
		<category><![CDATA[preventivi assicurazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo assicurazione]]></category>

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		<description><![CDATA[E' possibile calcolare dei preventivi assicurazioni online ed avere in tempo reale il costo finale di quanto si spenderebbe con la compagnia "X" in questione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ricerca dei migliori <strong>preventivi assicurazioni </strong>è sempre "un' impresa titanica". Grazie però a internet, ora districarsi in questa fitta giungla è molto più semplice. E' possibile calcolare dei <strong>preventivi assicurazioni online</strong> ed avere in tempo reale il costo finale di quanto si spenderebbe con la compagnia "X" in questione.</p>
<p>Il calcolo del <strong>preventivo auto, moto, scooter</strong> o qualsiasi sia il mezzo, viene calcolato automaticamente, basta seguire la proceduta e inserire i dati richiesti, dopodichè, il sistema elaborerà tutte la proposta restituendo il preventivo.</p>
<p>Questo è davvero un'ottimo servizio, anche perchè permette ai cittadini di valutare le compagnie, verificare molte più proposte e di conseguenza spendere meno.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Preventivi Assicurazione Quixa: Ottimo Rapporto Qualità/Prezzo</title>
		<link>http://www.preventiviassicurazione.net/preventivi-assicurazionequixa-ottimo-rapporto-qualitaprezzo</link>
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		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preventivi Assicurazioni OnLine]]></category>
		<category><![CDATA[quixa opinioni]]></category>

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		<description><![CDATA[
Io possiedo una Fiat Punto, e dopo aver fatto preventivi assicurazione su molti siti di assicurazioni online, ho scelto Quixa per tre motivi:
1. Ti viene assegnato un referente/consulente e si parla sempre con quello se hai bisogno o se devi chiamare.
2. Ti permette di fare l'assicurazione i cristalli, eventi atmosferici e atti vandalici separate da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="intelliTXT">
<p>Io possiedo una Fiat Punto, e dopo aver fatto preventivi assicurazione su molti siti di assicurazioni online, ho scelto Quixa per tre motivi:</p>
<p>1. Ti viene assegnato un referente/consulente e si parla sempre con quello se hai bisogno o se devi chiamare.</p>
<p>2. Ti permette di fare l'assicurazione i cristalli, eventi atmosferici e atti vandalici separate da quella furto e incendio ( io ho sempre l'auto fuori perchè non ho il box quindi ho fatto le prime tre ma non volevo fare la furto e incendio).</p>
<p>3. Era quella che costava meno di tutte per la mia macchina.</p>
<p>Si può pagare annuale o semestrale con carta di credito o con bonifico (io ho scelto questa perchè mi sentivo più sicuro). Dopo l'invio dal sito, mi hanno inviato il tagliando provvisorio e dopo qualche giorno tutta la documentazione da consegnare per rendere definitiva la polizza.</p>
</div>
<p>In definitiva è una buona assicurazione, la consiglio soprattutto per il prezzo</p>
<p>Valutazione del prodotto Assicurazione RC Quixa fatta da Enrico R. ( Vigevano )</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Nuove Disposizioni in Tema di Calcolo del Danno Biologico.</title>
		<link>http://www.preventiviassicurazione.net/nuove-disposizioni-in-tema-di-calcolo-del-danno-biologico</link>
		<comments>http://www.preventiviassicurazione.net/nuove-disposizioni-in-tema-di-calcolo-del-danno-biologico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative e Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preventiviassicurazione.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Il terzo capo della Legge 12 / 12 / 2002, n. 273 - "Misure                          per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il terzo capo della Legge 12 / 12 / 2002, n. 273 - "Misure                          per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della                          concorrenza“ contiene nuove disposizioni in tema                          di RC Auto e di calcolo del danno biologico.</p>
<p>ART. 19.<br />
(Premi con franchigia).</p>
<p>1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976,                    n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio                    1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:<br />
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti                    dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato".</p>
<p>2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia                    di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato                    decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni,                    dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente                    articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee                    forme di garanzia senza costi aggiuntivi.</p>
<p>3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre                    1969, n. 990, è abrogato.</p>
<p>ART. 20.<br />
(Attuario incaricato).</p>
<p>1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche                    relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio                    dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza                    sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),                    l'assicuratore individua un attuario incaricato.</p>
<p>2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente                    legge, con decreto del Ministro delle attività produttive                    ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,                    n. 400, sentito l'ISVAP, è regolamentata l'attività                    dell'attuario incaricato.</p>
<p>ART. 21.<br />
(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi                    assicurativi nel settore della RC auto).</p>
<p>1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti                    al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è                    tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in                    deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della                    legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi                    alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità                    civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei                    natanti.</p>
<p>2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito                    presso il Ministero delle attività produttive un comitato                    di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità                    civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei                    natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi                    tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti                    nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le                    differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica                    italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento                    degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato                    incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive,                    da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore                    della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il                    funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai                    predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità                    o emolumento comunque denominato.</p>
<p>3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o                    maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>
<p>4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo                    2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio                    2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della                    legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:<br />
"5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la                    prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel                    settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore                    immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una                    banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente                    operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001.                    Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare                    all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati,                    secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP.                    I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che                    operano nel territorio della Repubblica in regime di libera                    prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti                    dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei                    vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della                    banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione                    con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza                    dell'ISVAP".</p>
<p>5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57,                    le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del                    commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti:                    "con decreto del Ministro delle attività produttive".</p>
<p>6. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo                    2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio                    2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali                    adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono                    da considerare privi di efficacia.</p>
<p>ART. 22.<br />
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per                    i veicoli a motore).</p>
<p>1. L'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,                    è sostituito dal seguente:</p>
<p>"ART. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza                    e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi,                    nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese                    che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della                    responsabilità civile derivante dalla circolazione dei                    veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le                    condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio                    della Repubblica.<br />
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di                    assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito                    di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero                    territorio nazionale.<br />
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza                    di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita                    dell'impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono                    agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni                    di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti                    da assicurare.<br />
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del                    decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,                    dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti                    ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o                    raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza                    indicata nella polizza.<br />
5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli                    obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della                    sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In                    caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione                    è raddoppiata".</p>
<p>2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge                    5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.</p>
<p>3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo                    12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal                    comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi                    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>ART. 23.<br />
(Modalità di risarcimento del danno).</p>
<p>1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo                    5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con                    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica                    anche nel caso di danni a persona.</p>
<p>2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976,                    come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo                    2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:<br />
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni                    subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore                    la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione                    dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso                    in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore                    ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato                    a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione                    di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione                    del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è                    sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione                    attestante l'avvenuta rottamazione".</p>
<p>3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n.                    57, è sostituito dal seguente:<br />
"4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi                    del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura                    non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento                    delle condizioni soggettive del danneggiato".</p>
<p>4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente                    legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con                    il Ministro delle attività produttive, il Ministro del                    lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia,                    si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica                    su tutto il territorio dello Stato:<br />
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese                    tra 10 e 100 punti;<br />
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto                    di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione                    corrispondenti all'età del soggetto leso.</p>
<p>ART. 24.<br />
(Modifica dell'articolo 642 del codice penale).</p>
<p>1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal                    seguente:</p>
<p>"ART. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati                    e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque,                    al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo                    di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un                    contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od                    occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una                    polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di                    un contratto di assicurazione è punito con la reclusione                    da sei mesi a quattro anni.</p>
<p>Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se                    stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della                    lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro                    non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce                    elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se                    il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata.                    Si procede a querela di parte.</p>
<p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche                    se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore                    italiano, che eserciti la sua attività nel territorio                    dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona                    offesa".</p>
<p>ART. 25.<br />
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).</p>
<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre                    1969, n. 990, è inserito il seguente:<br />
"1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui                    al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano                    distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con                    le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad                    almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,                    le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di                    mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre                    attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a                    singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria                    pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile                    per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti                    dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di                    euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata                    elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare                    l'assicurazione della responsabilità civile per i danni                    causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata".</p>
<p>ART. 26.<br />
(Disposizioni per la banca dati sinistri).</p>
<p>1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre                    1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26                    febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole:                    "e recare l'indicazione" sono inserite le seguenti:                    "del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento                    e".</p>
<p>2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato                    decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole: "La richiesta                    deve contenere" sono inserite le seguenti: "l'indicazione                    del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".</p>
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		<title>Imposte Assicurazioni &#8211; Contributo Antiracket e Antiusura</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Per effetto dell'art. 18, commi 1, lett a) e 2 della legge                          n. 44 del 23 febbraio 1999 a seguito pubblicazione del                          relativo regolamento di attuazione nella Gazzetta Ufficiale                          del 30 ottobre 2002, n. 255 s.g., la maggiorazione di                          imposta sui premi assicurativi relativi al ramo incendio,                          responsabilità civile diversi, auto rischi diversi                          e furto passa dallo 0,1% all'1%. Questa maggiorazione trova applicazione in relazione ai                          premi incassati a decorrere dal 14 novembre 2002.</p>
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		<title>Dal 2009 i Massimali RC auto Saranno Più Alti</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ai sensi del il Dlgs 198 del novembre 2007, partendo                          dall’11 / 12 / 2009 saranno obbligatori massimali             [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai sensi del il Dlgs 198 del novembre 2007, partendo                          dall’11 / 12 / 2009 saranno obbligatori massimali                          pari ad un minmo di 2,5 milioni di euro per ogni sinistro che causi danni                          alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime,                          mentre il massimale sarà portato ad un minimo di 500 mila euro per sinistro con danni arredati a cose. Andando avanti,                          entro l’11 / 06 / 2012, queste cifre verranno raddoppiate.</p>
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